WHISTLEBLOWING
La normativa vigente impone di proteggere coloro che segnalano comportamenti, atti o omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. “Whistleblowing” significa “soffiare il fischietto”, come fa l’arbitro o un soggetto adibito alla vigilanza per richiamare l’attenzione su attività non consentite.
Chi fa una segnalazione (whistleblower) è dunque chi decide di segnalare una violazione. Segnalare comportamenti scorretti aiuta a proteggere l’azienda, i colleghi e la comunità. Ciò contribuisce a prevenire frodi, abusi di potere, discriminazioni e altre pratiche che possono minare il rispetto dei principi di legalità e di giustizia nonché di correttezza che informano l’attività aziendale. Fare una segnalazione significa dare un contributo importante per il miglioramento continuo dell’azienda e, in certi casi, per salvaguardare interessi della collettività (come, ad esempio, nel caso di riscontrati episodi di corruzione).
Tutti hanno il diritto di presentare una segnalazione all’Organismo di Vigilanza: dipendenti, collaboratori, partner della società, ma anche soggetti terzi con cui la stessa si relaziona, inclusi, a titolo esemplificativo, clienti e fornitori.
I comportamenti da segnalare possono consistere, ad esempio, in
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’azienda;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Oltre alle violazioni suindicate, si ricorda che è possibile ed anzi utile ed auspicabile segnalare anche comportamenti che possono generare anche il semplice rischio di commissione delle stesse, o il mero tentativo di porle in essere, in modo da poter intervenire preventivamente, ossia prima che eventuali illeciti siano commessi.
RE.MA.IND. S.r.l. ha individuato quale gestore delle segnalazioni l’Organismo di Vigilanza, individuato nella persona dell’Avv. Valeria Bortolotti, soggetto esterno all’azienda e totalmente indipendente. 09
L’Organismo di Vigilanza si impegna ad assicurare la segretezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi e le previsioni di legge in materia.
A tale soggetto, tutti gli interessati (lavoratori, fornitori, clienti, partner commerciali, ecc.) possono rivolgersi per comunicare eventuali comportamenti illeciti, rischiosi o non conformi o altre disfunzioni eventualmente rilevate. Oltre al canale di segnalazione disponibile al presente
Nella consapevolezza che eventuali segnalazioni possono fornire un contributo utile e costruttivo per l’implementazione ed il miglioramento della propria organizzazione, l’azienda si impegna a tutelare chi segnala eventuali irregolarità o disfunzioni, proteggendolo da possibili ritorsioni. La tutela del segnalante è parte integrante delle politiche aziendali per il rispetto dei principi di legalità e trasparenza che informano l’azienda.
Per effettuare una segnalazione, è possibile utilizzare il canale disponibile alla presente pagina https://www.remaind.com/whistleblowing raggiungibile anche direttamente.
Il sito non traccia i dati di navigazione degli utenti; tuttavia, si ricorda che è sempre possibile attivare la navigazione in incognito utilizzando specifici browser che tutelano l’anonimato (ad esempio Tor Browser).
Restano a disposizione gli altri canali di segnalazione messi a disposizione dall’azienda e che consentono di mettersi in contatto direttamente con l’Organismo di Vigilanza:
– per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: valeria.bortolotti@ordineavvmodena.it
– per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: valeria.bortolotti@ordineavvmodena.it
– per posta indirizzata a:
Organismo di Vigilanza RE.MA.IND. S.r.l.
- c/o Avv. Valeria Bortolotti
- Piazzale Paolo Teggia n. 9, int. S
- 41049 Sassuolo (MO)
– verbalmente, chiamando il numero +393333810478. Si ricorda che è possibile effettuare chiamate oscurando il proprio numero intervenendo sulle impostazioni di chiamata del proprio cellulare oppure digitando il codice #31# seguito dal numero che si intende chiamare.
L’Organismo di Vigilanza è a disposizione anche per assistere i segnalanti e fornire chiarimenti in ordine al processo di segnalazione.
Per supportare i segnalanti che non intendessero avvalersi del canale di segnalazione telematico presente nella pagina https://www.remaind.com/whistleblowing, è possibile avvalersi facoltativamente anche del modulo scaricabile di seguito.
Si informa che, per assicurare un efficace ed effettivo sviluppo dell’assetto organizzativo e delle misure di controllo del rischio che ne fanno parte, il segnalato non può essere in alcuno modo sanzionato disciplinarmente sulla base di quanto meramente affermato dal segnalante, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare adeguatamente sui fatti oggetto di segnalazione.
Eventuali segnalazioni fatte in mala fede, in modo opportunistico, nonché infondate per dolo o colpa grave, sono altresì fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi.
Le tutele previste dalla normativa a tutela del whistleblower non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi, alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.
I dati personali sono trattati da RE.MA.IND. S.r.l., titolare del trattamento, in conformità alla normativa vigente, Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e D.lgs. 51/2018.
I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.
Per i dettagli in ordine al trattamento dei dati personali in relazione ai segnalanti nonché ai soggetti segnalati ed eventuali terzi si forniscono di seguito le corrispondenti informative.
Informativa privacy ex art. 13 Reg. 679/16 UE in relazione al trattamento dei dati personali dei segnalanti
Informativa privacy ex art. 14 Reg. 679/16 UE in relazione al trattamento dei dati dei soggetti segnalati e di eventuali altri soggetti terzi
Di seguito si mette a disposizione la procedura whistleblowing che illustra il processo di gestione delle segnalazioni adottato da RE.MA.IND. S.r.l.
Procedura whistleblowing